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STATUTO E DOCUMENTI

La Fondazione

Lo Statuto

1) COSTITUZIONE E FINALITA 

La Fondazione Giulio Onesti, costituita con atto a rogito Notaio Alessandro Massacci di Roma in data 14 dicembre 1983, repertorio n. 50631, raccolta n.23767, assume la denominazione di “Fondazione Giulio Onesti-Accademia Olimpica Nazionale Italiana”.

La sede é in Roma, presso il C.O.N.I, e la durata é illimitata. 

 

2) SCOPI 

Scopo della Fondazione è quello di promuovere ed attuare studi e ricerche, convegni e seminari ed ogni altra iniziativa tendente, in piena autonomia di orientamento, alla divulgazione, all’approfondimento e allo studio scientifico e tecnico dei temi e delle valenze dello sport e della loro incidenza sociale, economica, politica e culturale sulla società contemporanea. Promuovere altresì studi e ricerche per la progettazione, finanziamento, realizzazione e gestione degli impianti sportivi.

La Fondazione favorisce ogni attività e iniziativa che siano connesse con gli scopi suddetti.
In particolare può:

- istituire un Museo dello sport; 

- istituire una propria biblioteca, un proprio archivio di materiale documentario ed una cineteca; 

- promuovere la pubblicazione di ogni opera attinente alle proprie finalità; 

- istituire borse di studio e premi a favore di studenti nel quadro delle proprie finalità; 

- istituire inoltre sovvenzioni straordinarie per persone che hanno acquisito particolari meriti contribuendo a dare lustro allo sport italiano nel mondo e versino in condizioni di particolare difficoltà; 

- promuovere ed attuare iniziative concernenti le arti in generale e di filatelia sportiva;  

- sviluppare scambi culturali con altre istituzioni nazionali ed internazionali o aventi finalità affini alle proprie. 

La Fondazione attua la gestione di tutte le attività ed iniziative comunque connesse con lo scopo per cui è costituita.
La Fondazione Giulio Onesti-Accademia Olimpica Nazionale Italiana ha altresì lo scopo di:

- promuovere nella pratica dello sport l’etica e la cultura ispirata agli ideali olimpici;

- contribuire all’attività dell’Accademia Internazionale Olimpica assecondandone le iniziative. 

Svolge attività di carattere culturale e di promozione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., dell’Accademia Internazionale Olimpica (I.O.A.), delle Federazioni Internazionali riconosciute dal C.I.O., del C.O.N.I e delle Federazioni Sportive Nazionali. 

 

3) PATRIMONIO

La Fondazione non ha scopo di lucro. Il patrimonio della Fondazione è costituito: 

a) da beni mobili ed immobili conferiti dai fondatori a titolo di fondo di dotazione; 

b) da beni mobili ed immobili, nonché da tutti gli altri beni che ulteriormente le pervenissero, intendendosi a tale fine legittimata a ricevere donazioni ed erogazioni, anche una tantum, espressamente destinate ad incremento patrimoniale. 

 

4) ENTRATE

Le entrate sono costituite: 

- dal reddito del proprio patrimonio; 

- dalle somme a qualsiasi titolo acquisite da erogazioni dei fondatori e di terzi; 

- dai proventi eventualmente derivanti dalle ricerche, studi o altre iniziative svolte dalla Fondazione.

Tali proventi, detratte le relative spese, devono essere integralmente destinati al raggiungimento delle finalità della Fondazione. 

 

5) FONDATORI E SOSTENITORI 

Il Consiglio Direttivo potrà, a sua discrezione, estendere la qualifica onoraria di “Fondatore” a coloro – persone od Enti anche di fatto – che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti della Fondazione.
Potrà altresì attribuire la qualifica temporanea di “Sostenitore” a coloro – persone od Enti anche di fatto – che abbiano comunque acquisito benemerenze nei confronti della Fondazione.

Tali determinazioni dovranno essere assunte con deliberazione presa a maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. 

 

6) ORGANI 

Sono organi della Fondazione: 

- Il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva; 

- Il Presidente 

- Il Collegio dei Revisori dei Conti

 

7) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 11 (undici) a 27 (ventisette) membri che vengono nominati per la prima volta nell’Atto Costitutivo (o con atto integrativo ma comunque prima del riconoscimento) dai fondatori e, successivamente: 

a) in numero di uno ciascuno dai fondatori stessi, nonché da coloro ai quali, ai sensi del precedente art. 5, primo comma, sia stata estesa la qualifica di fondatore; 

b) in numero di 5 (cinque) dalla Giunta Nazionale del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

c) dal Presidente del Comitato Consultivo per l’Accademia Olimpica. 

Se per qualche motivo vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, saranno sostituiti dagli stessi fondatori che li avevano nominati: i membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina. 

Spetta al Consiglio Direttivo fissare annualmente le direttive di attività della Fondazione e provvedere, con i più ampi poteri, all’amministrazione ordinaria e straordinaria per il migliore raggiungimento degli scopi della Fondazione.
In particolare il Consiglio Direttivo adotta ogni provvedimento atto a garantire la gestione della attività istituzionale, provvede alla modificazione dello Statuto ed alla emanazione di regolamenti interni, nomina il Segretario Generale, ne determina la durata in carica nonché la misura delle indennità eventualmente a lui spettanti e delibera sull’ordinamento dell’Ufficio del Segretario Generale stesso.
Il Consiglio Direttivo delibera sui criteri da adottare dalla Giunta Esecutiva, di cui al successivo articolo 8, per la gestione del patrimonio della Fondazione in immobili produttivi di reddito ed in strumenti finanziari ed assicurativi. 

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti della Fondazione, tra i quali di diritto il Presidente del Comitato Consultivo per l’Accademia Olimpica, determinando i poteri di ciascuno di essi, i quali potranno agire anche disgiuntamente tra loro.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri tre componenti della Giunta Esecutiva.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti.
La convocazione va effettuata mediante avviso – contenente il giorno, l’ora ed il luogo della riunione, nonché l’ordine delle materie da trattare – spedito al meno otto giorni prima a ciascun membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori per posta raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, al recapito dagli stessi comunicato alla Fondazione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche per tele/video conferenza, purché siano presenti in un unico luogo almeno il Presidente ed il Segretario della riunione, vi sia la possibilità di identificare i partecipanti e ciascuno di essi possa ricevere, trasmettere e visionare documenti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.

Le modifiche statutarie sono deliberate a maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.


8) GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente (ovvero dai Vice Presidenti) e da altri tre componenti nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
Essa ha il compito di sovrintendere all’attività della Fondazione, di deliberare sulla gestione di cui al quinto comma dell’art. 7 e di esercitare, per sua delega, ogni potere conferitole dal Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente, dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti ed è presieduta dal Presidente ovvero dal Vice Presidente o dal più anziano dei Vice Presidenti.
La convocazione va effettuata mediante avviso – contenente il giorno, l’ora ed il luogo della riunione, nonché l’ordine delle materie da trattare – spedito al meno otto giorni prima a ciascun membro della Giunta e del Collegio dei Revisori per posta raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, al recapito dagli stessi comunicato alla Fondazione. Le riunioni della Giunta possono essere tenute anche per tele/video conferenza, purché siano presenti in un unico luogo almeno il Presidente ed il Segretario della riunione, vi sia la possibilità di identificare i partecipanti e ciascuno di essi possa ricevere, trasmettere e visionare documenti. La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale quello espresso da chi avrà presieduto la riunione. 

 

9) PRESIDENTE 

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione, con facoltà di conferire procure, e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.
In caso di assenza o impedimento lo sostituiscono ad ogni effetto con gli stessi poteri il Vice Presidente o i Vice Presidenti disgiuntamente tra loro. 

 

10) SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario Generale, che potrà essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso, con l’incarico di curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, nonché di provvedere, sulla base delle direttive del Presidente, ovvero del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, a quant’altro occorre per la ordinaria gestione dell’Ente.
Entro i suddetti limiti il Consiglio Direttivo può conferirgli la facoltà di firma. Il Segretario Generale funge da Segretario del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.
Qualora si ritenesse di non procedere alla nomina, le funzioni attribuite al Segretario Generale e le modalità operative della Fondazione saranno stabilite dalla Giunta Esecutiva.

 

11) DURATA DELLE CARICHE

I membri del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, nonché il Presidente ed il Vice Presidente o i Vice Presidenti, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 

 

12) ESERCIZI FINANZIARI 

L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

 

13) COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.
I membri del Collegio dei Revisori vengono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo (o con atto integrativo ma comunque prima del riconoscimento) e successivamente: 

- quanto a due membri effettivi ed un supplente dalla Giunta Nazionale del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano; 

- quanto a un membro effettivo ed un supplente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

Il Collegio dei Revisori vigila sull’amministrazione dell’Ente, provvede al riscontro della gestione finanziaria, attesta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso sul bilancio di esercizio.
I membri del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 

 

14) COMITATI CONSULTIVI 

Viene istituito uno speciale Comitato permanente per l’Accademia Olimpica Nazionale Italiana, espressione italiana dell’Accademia Olimpica Internazionale del CIO con il compito di formulare proposte ed esprimere il proprio parere sulle questioni ad essi sottoposte dal Consiglio stesso, dalla Giunta Esecutiva e dal Presidente. Sono membri di tale Comitato tutti i membri della attuale Associazione Accademia Olimpica Nazionale Italiana, rappresentata da un Consiglio direttivo composto da otto membri e da un Presidente. Tale Presidente sarà di diritto il (un) Vice Presidente della Fondazione. Il Presidente ed i membri del suddetto Comitato durano in carica quanto le cariche della Fondazione e sono rieleggibili.
L’attività e il funzionamento del Comitato saranno disciplinati da apposito Regolamento.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono esser costituiti altri Comitati Consultivi composti da persone particolarmente esperte nelle materie e sui problemi di cui all’art.2, con il compito di esprimere il proprio parere sulle questioni ad essi sottoposte dal Consiglio stesso, dalla Giunta Esecutiva e dal Presidente.
Alle riunioni dei Comitati Consultivi, presieduti dal Presidente della Fondazione, assistono il Vice Presidente e il Segretario Generale. 

 

15) LIQUIDAZIONE O ESTINZIONE 

In caso di liquidazione o estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione o, comunque, in caso di accertata impossibilità a conseguire gli scopi indicati nell’art.2 il patrimonio netto residuo dell’Ente sarà devoluto al CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano – che amministrerà il patrimonio ad esso devoluto curando il raggiungimento delle finalità della Fondazione e ricordando, nelle iniziative a tal fine assunte, il nome di Giulio Onesti.

 

16) NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile sulle Fondazioni.

Contatti

Villino Giulio Onesti
Via della Pallacanestro, 19
00135 - Roma

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